L’oblio oncologico è legge in Italia

L’oblio oncologico è legge in Italia: cosa significa e quali le implicazioni?

Chiedere un mutuo, avviare una pratica di adozione, stipulare una polizza assicurativa. Queste e molte altre azioni, che ciascuno di noi si trova a compiere nella vita di tutti i giorni, per gli ex pazienti oncologici sono state spesso un percorso ad ostacoli. Da più parti, da anni, si richiedeva al legislatore di porre fine alle infinite domande su un passato magari molto lontano, di cui si doveva fornire notizia in diverse situazioni della propria vita personale e professionale.

Ora, l’oblio oncologico è diventato legge. Il Senato all’unanimità, ha approvato lo scorso 5 dicembre, il disegno di legge che permette alle persone che sono state affette in passato da malattie oncologiche di affrontare il presente e il futuro senza subire discriminazioni in numerosi ambiti, che vanno dall’accesso ai finanziamenti e mutui alla stipula di polizze assicurative, all’avvio di un percorso di adozione, ecc.

Cosa accade con la legge sull’oblio oncologico

La legge sull’oblio oncologico intende garantire alla persona guarita il diritto di non fornire informazioni circa il proprio passato di malato in diverse sedi, dai concorsi pubblici all’avvio dell’iter di adozione, alla richiesta di mutui e altri servizi bancari, ecc. La legge intende eliminare una serie di discriminazioni che le persone guarite da tumore, anche dopo moltissimi anni, continuano a toccare con mano di fronte a normali situazioni della vita da cittadino.

“I pazienti oncologici si vedono spesso negare la possibilità di esercitare taluni diritti fondamentali, come quello di richiedere un’adozione, di accedere a servizi di prestito bancario o di accendere un mutuo per l’acquisto di una casa – questa l’introduzione alla proposta di legge presentata nell’ottobre 2022 alla Camera dei Deputati e approvata in via definitiva al Senato lo scorso 5 dicembre – Da tempo ormai, svariati soggetti interessati, quali esperti di oncologia, la Rete oncologica dei pazienti Italia (ROPI) e molte altre associazioni, sottopongono all’attenzione della comunità scientifica e della politica del nostro Paese la problematica del diritto all’oblio per i pazienti oncologici”.

Il parere dei pazienti e ex pazienti: la parola all’Associazione ANGOLO Padova

“ANGOLO, associazione di pazienti ed ex pazienti oncologici non può che essere onorata e felice del traguardo raggiunto con l’approvazione definitiva della legge sull’oblio oncologico – commenta soddisfatta Marilena Bongiovanni, Presidente dell’Associazione ANGOLO Padova – Il 5 dicembre 2023 resterà una data memorabile per circa un milione di persone guarite dal tumore in Italia.

Inizia una nuova era nella quale si può parlare sempre più di guarigione medica, giuridica e sociale, di guarigione dal cancro. Il cancro come malattia incurabile e inguaribile è stato giuridicamente cancellato e finalmente si dà una nuova vita a chi chiede un riconoscimento sul piano sociale, professionale e familiare. Non dover dichiarare, in diversi contesti della vita, il fatto di aver superato una malattia oncologica, per un ex paziente equivale anche al diritto sacrosanto di poter finalmente chiudere una dolorosa parentesi.

Ma c’è ancora da fare…Ci onora il coinvolgimento attivo delle associazioni di pazienti oncologici tra cui FAVO, dalla promozione alla stesura della legge per la quale siamo primi in Europa: perché sono le Associazioni di pazienti e di volontariato il vero motore di questo cambiamento culturale”.

Cosa prevede la nuova legge sull’oblio oncologico per servizi bancari e polizze assicurative

La legge sull’oblio oncologico prevede il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute – e in particolare sulle patologie oncologiche pregresse – dopo 5 anni per chi si è ammalato entro i 21 anni, dopo dieci negli altri casi e sempre in assenza di recidiva.

Nel dettaglio l’articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell’accesso all’adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L’articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute – e, in particolare, patologie oncologiche pregresse – in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Consulta qui la legge completa sull’oblio oncologico.

Oblio oncologico e iter per l’adozione: cosa cambia

L’articolo 3 interviene, invece, nella delicata materia delle procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell’articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell’idoneità all’adozione, anche lo stato di salute.

La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della Salute. 

La Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

L’articolo 4 disciplina l’istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell’attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l’esperienza di vita degli ex pazienti oncologici.

Il comma 1 prevede che la Consulta venga istituita presso il Ministero della salute e con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, siano stabilite le modalità per la sua costituzione. Infine, l’articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Consulta individui con proprio provvedimento le modalità di attuazione dell’articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. 

-> Di Salute aveva già affrontato il tema dell’oblio oncologico e del passaporto del guarito nel suo Di Salute Podcast, riascoltalo ora:

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